L'accesso documentale (o procedimentale) è il diritto riconosciuto dall' art. 22 della Legge 241/1990 ai soggetti con un interesse diretto, concreto e attuale di prendere visione o ottenere copia di documenti e dati detenuti presso la P.A.
Serve a tutelare situazioni giuridicamente rilevanti e differenziandosi dall'accesso civico richiede pertanto una motivazione.
Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo in allegato e inviarlo:
- all’indirizzo segreteria@comune.faloppio.co.it allegando scansione di un documento d’identità valido;
- di persona, presentando la richiesta in formato cartaceo all'Ufficio compentente allegando fotocopia di un documento d’identità valido
La richiesta va motivata e rivolta all'amministrazione detentrice e il responsabile dell'area a cui si è sottoposta la richiesta ha tempo 30 giorni per esprimersi; decorso tale termine, la richiesta si intende respinta (silenzio-rigetto).
Responsabile della Trasparenza e Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:
L'esame è gratuito, mentre il rilascio di copie può comportare rimborsi per costi di riproduzione.