Diritto di accesso e modalità di relativo esercizio
Data di ultimo aggiornamento: 09/04/2026
L'accesso civico generalizzato (o FOIA - Freedom of Information Act), introdotto dal D.Lgs.97/2016 mira a promuovere il controllo diffuso e la partecipazione dei cittadini.
Non richiede motivazione, è gratuito (salvo costi di riproduzione) e si applica a documenti, dati e informazioni detenuti dalla PA che a differenza di quanto previsto dall'accesso civico semplice (D.Lgs. 33/2013 art.5) non prevedono obbligo di pubblicazione.
Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo in allegato:
- via mail, all’indirizzo segreteria@comune.faloppio.co.it allegando scansione di un documento d’identità valido;
- di persona, presentando la domandain formato cartaceo all'Ufficio competente, allegando fotocopia di un documento d’identità valido
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere rifiutata nei seguenti casi:
- Tutela di Interessi Privati:
- Dati personali: Protezione dei dati sensibili o riservati (GDPR).
- Libertà e segretezza della corrispondenza.
- Interessi economici e commerciali: Segreti commerciali, proprietà intellettuale o diritto d'autore.
- Tutela di Interessi Pubblici:
- Sicurezza e ordine pubblico: Difesa e questioni militari.
- Relazioni internazionali.
- Stabilità finanziaria ed economica dello Stato.
- Attività ispettiva o di vigilanza.
- Segreto di Stato.
- Limiti procedurali:
- Richieste pretestuose: Istanza manifestamente onerosa o sproporzionata, tale da ostacolare il buon andamento della PA.
- Assenza del documento: La PA non è in possesso del dato richiesto.
Responsabile della Trasparenza e Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:
Normativa
D.L.gs. 97/2016